Acquisto della cittadinanza italiana - Comune di Forlimpopoli (FC)

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ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato, e non è da confondersi con la Nazionalità che è il senso di appartenenza ad una nazione per lingua, cultura, tradizione, religione, storia. La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale l'ordinamento giuridico dell'Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza italiana è basata principalmente sullo ius sanguinis.

1) CITTADINANZA ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE
Procedimento che permette di acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione in base a determinati requisiti, in riferimento ai casi stabiliti dall'Art.9 della Legge 91 del 1992.
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: 

Nato in Italia e residenza legale almeno 3 anni o ascendenti italiani

  • allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni.
    REQUISITI SPECIFICI:
    - essere nato in Italia o avere uno dei genitori o degli ascendenti in linea retta di 2° grado che sia stato cittadino italiano per nascita
    - residenza legale da almeno 3 anni in un Comune della Repubblica


Maggiorenne adottato da italiano

  • allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione.
    REQUISITI SPECIFICI:
    - essere cittadino straniero e adottado come maggiorenne da cittadino italiano (adozione non legittimante)
    - residenza legale in Italia da almeno 5 anni dopo l'adozione


Per servizio allo Stato

  • allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato.
    REQUISITI SPECIFICI:
    - aver prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno 5 anni con retribuzione a carico del bilancio dello Stato


Per residenza di cittadino comunitario/apolide/extra-comunitario

  • al cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio della Repubblica

  • all'apolide se risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio della Repubblica

  • al cittadino extra comunitario se risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica


Per servizi o meriti

  • La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
    REQUISITI SPECIFICI:
    - aver reso all'Italia servigi oppure ricorrano interessi eccezzionali dello Stato


2) CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica (1 anno in presenza di figli minori), oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero.
Al momento dell’adozione del decreto di cittadinanza non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

Come si fa?
Le istanze per l'acquisto della cittadinanza vanno presentate al Prefetto ovvero all'Autorità Consolare Italiana nel caso di residenza all'estero.

3) CITTADINANZA ITALIANA PER FILIAZIONE
Procedimento che permette di acquistare la cittadinanza italiana a seguito di filiazione, in riferimento ai casi stabiliti dall'Art.2 della Legge 91 del 1992.
Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza italiana.
- II figlio maggiorenne riconosciuto o dichiarato, conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza italiana determinata dalla filiazione.

Come si fa?
- L'acquisizione di cittadinanza di minorenne a seguito di riconoscimento di filiazione è automatica. L'istanza di riconoscimento di fiiazione deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile, da parte del genitore italiano, durante la minore età del cittadino.
- Per la richiesta di cittadinanza di maggiorenni, la dichiarazione deve essere fatta entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale di eleggere la cittadinanza per filliazione.

Quanto costa?
- Per la richiesta di cittadinanza durante la minore età, non è previsto nessun costo.- Per i cittadini maggiorenni, è richiesto un versamento del contributo di 250 euro di cui art.1, c.12 L. 15/07/2009 n. 94 su specifici modelli depositati presso gli uffici postali.

4) RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Procedimento che permette di riacquistare la cittadinanza italiana dopo averla perduta, in riferimento ai casi stabiliti dalla Legge 91 del 1992.

Riacquisto dopo 1 anno di residenza - art.13 let.D
Chi ha perduto la cittadinanza italiana la riacquista automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.
La cittadinanza decorre da un anno e un giorno successivi all'iscrizione in anagrafe.

Riacquisto con dichiarazione - art.13 let.C
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica.
La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione.

Riacquisto dopo abbandono dipendenze estere - art.13 let.E
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione.

Riacquisto per servizio militare o lavoro statale - art.13 let.A e B
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: 
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare; 
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare.

Normativa
- Legge n. 91/1992 - Nuove norme sulla cittadinanza

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