PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Per poter celebrare un matrimonio civile o religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazione presso il Comune ove una delle due parti è residente.
La pubblicazione ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perchè chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possono impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
Modalità e procedimento
Per poter contrarre matrimonio civile è necessario fare richiesta di pubblicazioni.
La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate.
Questo perché chi ne abbia interesse (possono essere solo i terzi legittimati) e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
L'atto di pubblicazione resterà affisso all'Albo delle Pubblicazioni matrimoniali del Comune per un periodo di otto giorni consecutivi.
Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno dall'avvenuta pubblicazione e entro 180 giorni, pena la decadenza della pubblicazione.
- Se i nubendi sono residenti in Comuni differenti, è sufficiente richiedere la pubblicazione in uno dei due Comuni.
- Se i nubendi non sono residenti a Forlimpopoli ma desiderano sposarsi a Forlimpopoli devono prima concordare la data del matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile, e successivamente procedere con le pubblicazioni presso il loro Comune di residenza.
- Se uno dei due nubendi è residente in un altro Comune, le pubblicazioni vanno inviate al comune di residenza per identica affissione telematica.
Come si fa?
Per richiedere le pubblicazioni o avviare la pratica, i nubendi devono recarsi in Comune presso l'ufficio di Stato Civile.
Cosa occorre?
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1 marca da bollo da € 16,00 (2 marche se uno degli sposi è residente in altro Comune);
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Almeno uno dei 2 nubendi deve essere residente a Forlimpopoli;
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Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
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per gli stranieri, nulla osta del Consolato Straniero in Italia debitamente legalizzato
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per i minorenni che abbiano compiuto i 16 anni, Decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori di Bologna;
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in caso di matrimonio concordatario (religioso o culti ammessi dallo Stato), richiesta di pubblicazioni da parte del parroco o del ministro di culto competente per territorio.
Altri documenti necessari alle pubblicazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, vengono richiesti direttamente a tali enti da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.
L'opposizione al matrimonio
Contrarre matrimonio in Italia è un diritto inviolabile, ma occorre possedere specifici requisiti.
I requisiti necessari per contrarre matrimonio
Gli articoli dal n. 84 al n. 89 del codice civile stabiliscono il possesso di tali requisiti, o, meglio, l’assenza di impedimenti per poter contrarre matrimonio.
- L’articolo 84 stabilisce il limite di età in diciotto anni, in quanto la legge ha previsto che, per poter accedere a questo istituto, occorre una maturità che, ipoteticamente, si raggiunge con la maggiore età.
- L’interdizione, impedimento previsto dall’articolo 85 del codice civile, è posta a tutela della persona incapace, che potrebbe essere raggirata con il matrimonio.
- La libertà di stato (articolo 86), determinati rapporti di parentela (articolo 87) e l’omicidio anche solo tentato da parte di una persona sul coniuge di un’altra (articolo 88) sono stati posti dal legislatore a tutela di principi quali la monogamia ed altri principi di ordine pubblico (incesto, tutela della salute dei figli, ecc.).
- Il divieto temporaneo di nuove nozze (di cui all’articolo 89) è posto a tutela della cosiddetta “commixtio sanguinis”, cioè che il figlio concepito col primo marito venga dichiarato come figlio del nuovo coniuge.
L’ufficiale di stato civile ha il compito di verificare che tali norme siano rispettate: questo avviene nel momento in cui si effettuano le pubblicazioni matrimoniali.
A tal fine egli prende visione dei documenti acquisiti, o presentati dai nubendi (l'atto di nascita, il certificato multiplo – residenza, cittadinanza e stato libero, un documento di riconoscimento, l’atto del precedente matrimonio in caso di nubendo divorziato, l’atto di morte del coniuge in caso di nubendo vedovo), e accerta il rispetto di quanto stabilito negli articoli 84 – 89 del codice civile.
Ovviamente, se esiste un impedimento, che però è stato rimosso dal Tribunale, i nubendi debbono presentare il relativo decreto autorizzatorio. In tale situazione si può, quindi, procedere regolarmente con la pubblicazione.
Al contrario, se l’ufficiale di stato civile rileva un impedimento per cui non è stato presentato il decreto autorizzatorio del Tribunale, o un impedimento che non è assolutamente derogabile, deve opporre un rifiuto, come previso dall’articolo 98 del codice civile e dall’articolo 7 del Dpr 396/2000. Egli pertanto deve rilasciare ai nubendi un certificato scritto, con l’indicazione dei motivi del rifiuto. A questo rifiuto i nubendi possono opporsi, facendo ricorso al Tribunale (articolo 98 – comma 2 – del codice civile).
Ma è possibile che esista un impedimento che non sia riscontrabile dai documenti previsti per la pubblicazione.
Può essere, per esempio, che sull’atto di nascita di un nubendo non sia stata apposta una annotazione di interdizione, o di un matrimonio, o di una adozione.
L’ufficiale di stato civile nel suo lavoro si avvale solo di quanto risulta dai documenti in suo possesso.
La pubblicazione di matrimonio ha proprio lo scopo di portare a pubblica conoscenza la volontà dei due nubendi di contrarre matrimonio: in questo modo, se esistono impedimenti non conosciuti dall’ufficiale di stato civile può essere fatta opposizione.
I soggetti legittimati a fare opposizione
Questi sono i soggetti legittimati a fare opposizione:
- i genitori o, in loro mancanza, gli altri ascendenti o collaterali entro il terzo grado;
- il tutore o il curatore, se uno dei nubendi sia soggetto a tutela o curatela;
- il P.M., quando sia a conoscenza della esistenza di qualche impedimento eventualmente segnalato dall'ufficiale dello stato civile (articolo 59 - primo comma - del Dpr 396/2000) che viene a conoscenza, per esempio, di un matrimonio celebrato all’estero e mai trascritto in Italia, o di una adozione di maggiorenne, mai annotata sull’atto di nascita, o della nomina di un amministratore di sostegno, quando il giudice stabilisce che il beneficiario non può contrarre matrimonio;
- il coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio;
- i parenti del precedente marito, quando si tratta di matrimonio in violazione del divieto temporaneo di nuove nozze, qualora il precedente matrimonio sia stato sciolto;
- l'ex coniuge e i parenti dello stesso, se il matrimonio fu dichiarato nullo.
A chi e quando presentare l'atto di opposizione
L'atto di opposizione va proposto con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione, che fissa la data di comparizione tra i tre e i dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso (articolo 59 – secondo comma del Dpr 396/2000).
L'opposizione al matrimonio può essere sempre proposta prima che questo sia celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso (articolo 60 del Dpr 396/2000).
La presentazione della domanda di opposizione non sospende automaticamente la celebrazione del matrimonio.
La sospensione della celebrazione può essere disposta dal Presidente del Tribunale sino a che sia stata rimossa l'opposizione.
L’ufficiale di stato civile cui venga notificata l’opposizione (o ai nubendi) durante la procedura delle pubblicazioni, a norma del secondo comma dell'art. 59 del Dpr 396/2000, non deve procedere alla celebrazione civile.
Se le pubblicazioni sono relative ad un matrimonio concordatario, l’ufficiale di stato civile non può rilasciare il nulla osta previsto dall'articolo 7 – secondo comma - della legge n.847 del 27 maggio 1929. In questo caso deve comunicare al parroco l'opposizione proposta.
Sulla opposizione decide il Tribunale, quando essa è relativa al mancato rispetto delle norme del codice civile (articoli 84 – 89 del c.c.).
Al contrario, se si tratta di matrimonio concordatario, e l’opposizione è relativa al mancato rispetto di una norma di rilevanza canonica (divieto di matrimonio per i sacerdoti, o perché uno dei nubendi non è battezzato), il Tribunale emette un decreto di “non luogo a procedere”, poiché l’opposizione non riguarda la legge dello stato. In questo caso, la parte interessata deve rivolgersi alla autorità religiosa perché si pronunci in merito.
Normativa
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.