ISCRIZIONE DALL'ESTERO DI CITTADINO COMUNITARIO
ISCRIZIONE ANAGRAFICA
I cittadini comunitari soggiornanti da oltre 3 mesi sul territorio nazionale devono richiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione del Comune di residenza.
Il procedimento consente l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione di Forlimpopoli di un cittadino UE e dei paesi assimilati (Svizzera, Repubblica di San Marino, Andorra, Principato di Monaco, Città del Vaticano, Norvegia, Liechtenstein, Islanda), con provenienza dall’estero, per le motivazioni specificate nel Dlgs 30/2007.
La registrazione in anagrafe è obbligatoria per essere regolarmente soggiornante decorsi i tre mesi; è onere del cittadino dimostrare con qualsiasi mezzo probatorio la presenza in Italia da più di tre mesi.
Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio Anagrafe, avvalendosi della Polizia Municipale, effettuerà i controlli per accertare l'effettiva dimora abituale all'indirizzo dichiarato.
Il cittadino dell'Unione europea può, contemporaneamente alla richiesta di iscrizione anagrafica dall'estero o per ricomparsa da irreperibilità, richiedere il rilascio dell'attestazione di soggiorno.
Per il rilascio non serve altra documentazione se non quella già presentata per l'iscrizione in anagrafe oltre che una marca da bollo da € 16,00 per la richiesta e una marca da bollo da € 16,00 per ogni attestazione rilasciata.
Come si fa?
Per effettuare l'iscrizione anagrafica bisogna presentare richiesta su apposito modello debitamente compilato con i dati di tutte le persone che si spostano, e sottoscritto da tutti maggiorenni (i quali debbono anche allegare fotocopia dei documenti di identità).
E' possibile compilare e trasmettere la dichiarazione del cambio di indirizzo, completa della documentazione necessaria, scegliendo una delle seguenti modalità:
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direttamente all'ufficio anagrafe, dove vi verrà rilasciata una "ricevuta di consegna"
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via fax (con fotocopia della carta d'identità) al numero 0543.749228
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via PEC - posta elettronica certificata riportante come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" all'indirizzo protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it
- via email riportando come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" con domanda compilata, firmata su carta e scansionata, allegata insieme alla scansione della carta d'identità o con domanda compilata e firmata digitalmente all'indirizzo anagrafe@comune.forlimpopoli.fc.it
L'Ufficio Anagrafe rilascia:
- comunicazione di avvio del procedimento con tutte le informazioni pratiche;
- ricevute per i libretti delle auto/moto intestate*.
* Con circolare del 09-10-2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto che la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell'Archivio Nazionale Veicoli senza il rilascio al cittadino del tagliando da applicare sulla Carta di Circolazione.
Il cittadino, previa registrazione gratuita sul Portale dell'Automobilista, può effettuare il download dell'attestazione contenente i dati di residenza registrati nell'Archivio Nazionale Veicoli, da esibire in caso di necessità.
Requisiti specifici per l'iscrizione in anagrafe:
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lavoratore (subordinato o autonomo)
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studente o non lavoratore
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familiare* di cittadino UE lavoratore o studente/non lavoratore
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familiare* di cittadino extra UE
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familiare* di cittadino italiano
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attualmente disoccupato (già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale)
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partner/familiare* a carico o convivente non compreso nei casi sopra/assistito per motivi di salute dal citt. UE
* Per “familiare” sia comunitario che non comunitario si intende:
- il coniuge o l'unito civilmente;
- il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio, o il partner che abbia una relazione stabile con il cittadino UE attestata con documentazione ufficiale.
- i discendenti in linea retta di età inferiore a 21 anni, o a carico (propri o del coniuge), di qualunque grado;
- gli ascendenti a carico in linea retta (propri o del coniuge), di qualunque grado;
- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente.
A) Lavoratore (subordinato o autonomo):
Documentazione che attesti l'attività lavorativa subordinata o autonoma. Questo presupposto viene documentato:
- per i lavoratori subordinati in uno dei seguenti modi: ultima busta paga o ricevuta di versamento dei contributi all’INPS o contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL o comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego o ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro;
- per i lavoratori autonomi da: certificato di iscrizione alla CCIAA o visura camerale o attestazione di attribuzione della partita Iva o iscrizione nell’albo professionale.
B) Studente o non lavoratore:
1) Disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il paramentro dell'importo dell'assegno sociale, che per l'anno 2019 è il seguente:
€ 5.954 oer 1 persona;
€ 2.977 per ogni familiare in più.
Tali risorse non devono necessariamente essere personali del richiedente, ma possono anche essere elargite da terzi.
2) Polizza assicurativa, pubblica o privata, che sia valida in Italia per almeno un anno e che preveda la copertura integrale di tutti i rischi sanitari. I formulari E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37) soddisfano il requisito della copertura sanitaria ai fini dell’iscrizione anagrafica.
3) Solo per chi è iscritto ad un corso di studio o di formazione professionale: documentazione comprovante l’iscrizione al corso di studio o di formazione professionale.
C) Familiare di cittadini UE:
1) Atti originali, in regola con le norme su legalizzazione e traduzione, comprovanti la qualità di famigliare con il cittadino UE ai sensi dell’articolo 2 del d.Lgs. 30/2007.
2) Dimostrazione dei requisiti di soggiorno da parte cittadino UE al quale il famigliare si ricongiunge.
D) Familiare di cittadini extra UE:
Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione.
E) Familiare di cittadini italiani:
In quanto familiare (coniuge, figlio, ecc.) di cittadino italiano, vi è diritto di soggiorno (art. 15, 4 D. Lgs. 6/2/2007, n. 30). Il legame di parentela deve essere dimostrato con documenti autentici.
F) Attualmente disoccupato
Mantiene lo status di lavoratore il disoccupato (perdita del lavoro involontaria) che abbia lavorato più di 12 mesi o, se ha lavorato meno di un anno, mantiene tale status per soli 12 mesi dalla data di termine del lavoro. Si dimostra la disoccupazione con la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) del Centro per l'impiego e l'eventuale percorso lavorativo.
Rimane lavoratore anche l’inabile al lavoro, l’infortunio o l’iscrizione ad un corso di formazione, la dimostrazione dovrà essere data dalla presentazione del contratto precedente e dalla certificazione medica o di iscrizione al corso.
Cosa occorre?
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Avere la dimora abituale.
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Documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di provenienza (passaporto o carta d'identità straniera)
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Dichiarazione di un componente maggiorenne su apposito modulo, sottoscritta da tutti gli altri componenti.
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Recapiti (indirizzo e-mail, numero di telefono cellulare o fisso, o fax).
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Se entra a far parte di una famiglia già residente occorre la firma di accettazione in famiglia di un componente già residente e un suo documento di riconoscimento (o presenza allo sportello).
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Copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
- Titolo del possesso sull'alloggio (proprietà, o altro diritto reale, comodato, locazione, ecc).
Copia del contratto registrato, o dichiarazione sostitutiva con gli estremi della registrazione del contratto.
In alternativa presentare il modulo di assenso del proprietario. E' il modulo che il proprietario, che non sia il dichiarante, o quando il dichiarante stesso non presenta un contratto di affitto registrato, deve obbligatoriamente compilare per autorizzare la "residenza" nell'abitazione di sua proprietà.
In mancanza del titolo di possesso sull'alloggio la pratica è irricevibile dall'Ufficio in quanto priva di un "titolo valido all'occupazione dell'immobile".
- Dimostrazione dei requisiti di soggiorno in base al Decreto Legislativo 30/2007 (vedi sopra).
Quanto tempo serve?
- Entro 2 gg dalla dichiarazione resa allo sportello, l'Ufficio procede alla registrazione della variazione. Il cittadino può pertanto richiedere i certificati.
- Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio Anagrafe, avvalendosi della Polizia Municipale, effettuerà i controlli per accertare l'effettiva dimora abituale all'indirizzo dichiarato.
- Se entro il 45esimo giorno non avrà ricevuto comunicazioni, l'istanza si intenderà accolta e il procedimento definitivamente concluso ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/1990.
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace.
E' inoltre prevista una segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti oltre al ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.
Allegati
Modulo cambio di residenza/Iscrizione anagrafica
Dichiarazione di assenso del proprietario
Indicazioni compilazione modulo
Normativa
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
- Legge n. 1228/1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione
- Decreto Legge n. 286/1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- Decreto Legislativo n. 30/2007 - Diritto dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri