LIMITAZIONI ALL'USO DI ACQUA POTABILE - Comune di Forlimpopoli (FC)

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LIMITAZIONI ALL'USO DI ACQUA POTABILE

 

ORDINANZA SINDACALE N. 15 del 04/07/2022 - LIMITAZIONI ALL'USO DELL'ACQUA POTABILE    Testo completo dell'ordinanza

 

Si informa la cittadinanza che con Ordinanza Sindacale n. 15 del 04/07/2022 si ordina:

1)  nel periodo dal 04/07/2022 al 21/09/2022, salvo eventuale proroga stabilita tramite ordinanza del sindaco: il divieto su tutto il territorio comunale di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l'innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi nella fascia oraria compresa tra le 9,00 e le 21,00 applicabile alle sole attività di tipo non produttivo, (le attività individuate all’art.1, comma1, lettera i) del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010);
2) i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per i normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile;
3) sono esclusi dalla presente ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana;
4) il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell'acqua, è consentito esclusivamente previo accordo con il gestore della rete di acquedotto;

Si informa:
1) Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con l’applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.00 n. 267.

2) Che la Polizia Locale è incaricata della vigilanza e del controllo per l’osservanza del presente Provvedimento.
3) Che contro il presente provvedimento sono ammissibili:
- ricorso al TAR della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

 

 

 

 

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