ACCESSO CIVICO "SEMPLICE" CONCERNENTE DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA
Riferimenti normativi:
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
Breve descrizione:
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico semplice: qualora la pubblica amministrazione abbia l'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati e non provveda, chiunque ha il diritto di richiedere tali documenti o informazioni o dati. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ed è gratuita.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e contestualmente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso civico deve essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, compilando l’apposito modulo (scarica il modulo).
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.
Responsabile della trasparenza a cui presentare le richieste di accesso civico (modalità per l'esercizio dell'accesso civico e recapiti).
L'aggiornamento dei contenuti di questa pagina è annuale al 15 febbraio e/o entro dieci giorni dall'intervenire di eventuali modifiche.
Contenuti dell'obbligo:
Responsabile dei contenuti è il responsabile della trasparenza, Segretario: Dott. Marcello Pupillo