Accordi di separazione e di divorzio in Comune - Comune di Forlimpopoli (FC)

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ACCORDI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO IN COMUNE

Dall'11 dicembre 2014 è possibile ottenere la separazione e il divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile, però a determinate condizioni.
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

E' possibile procedere alla separazione o al divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo quando NON vi siano:

  • figli minori di entrambi i coniugi;
  • figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.


Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad ECCEZIONE dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico.

Come si fa?
I due coniugi devono presentare entrambi domanda di avvio del procedimento all’Ufficiale di Stato Civile, il quale si attiverà per recuperare la documentazione dai Comuni interessati (estratti dell’atto di nascita e di matrimonio).
Quando i documenti saranno pronti verrà fissato con gli interessati un appuntamento per il rilascio delle dichiarazioni presso l’Ufficio di Stato Civile. E’ prevista la possibilità di fare presenziare all’atto anche un avvocato per parte. 

Il Comune di Forlimpopoli è competente a ricevere la dichiarazione se:

  • il matrimonio è stato celebrato a Forlimpopoli;
  • il matrimonio è stato celebrato all’estero, ma trascritto nei registri di stato civile del Comune di Forlimpopoli;
  • almeno uno dei 2 coniugi è residente a Forlimpopoli.


Le fasi dell'accordo

  • Istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste (vedi allegati);
  • il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’Ufficiale di Stato Civile;
  • nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  • l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
  • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
  • La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
  • La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo. ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

Tutta la procedura ha un costo di 16,00 Euro, da pagarsi in contanti al momento della sottoscrizione dell'accordo.

Tempi per poter presentare la domanda di divorzio
Con la modifica dell'art. 3 della l. n. 898/1970, la riforma riduce i tempi della separazione.

Nelle separazioni giudiziali:

  • si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
  • il termine decorre dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:

  • si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
  • il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
    I sei mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.


Cosa occorre?

  • Per i coniugi che si accordano per il divorzio, copia conforme all'originale dell'atto di separazione rilasciato dal Tribunale;
  • documento d'identità/riconoscimento in corso di validità;
  • versamento di € 16 per i diritti di segreteria



Modulistica
 Dichiarazione sostitutiva per divorzio

 Dichiarazione sostitutiva per modifica condizioni separazione/divorzio

 Dichiarazione sostitutiva per separazione
Normativa
Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge n. 162/2014 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

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