Dichiarazione di nascita
Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita.
Da chi può essere effettuata la denuncia di nascita?
- da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro
- da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro
Dove può essere effettuata la denuncia di nascita?
- presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento),
- presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento),
- presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento),
- presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento),
- presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento),
- presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento).
Cosa occorre?
- documento d'identità del dichiarante/i
- attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica
Rilascio del Codice Fiscale
L'Ufficio di Stato Civile rilascia il codice fiscale ai nuovi nati, per i residenti.
Denuncia di nascita tardiva
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione al Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali provvedimenti.
Normativa
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.