Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT (Testamento biologico) - Comune di Forlimpopoli (FC)

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Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT (Testamento biologico)

Il Comune di Forlimpopoli, recependo quanto prescritto dalla Legge 219/2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", con la finalità di promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, ha istituito il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). L'iscrizione in tale Registro è riservata ai soli cittadini residenti nel Comune di Forlimpopoli che consegnano all'Ente la propria DAT.
Le legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa "esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari".
Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata".


Come esprimere le Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)
In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata chiamata "disponente" può esprimere le "Disposizione anticipate di trattamento - DAT".
Tali disposizioni possono essere redatte:
1. In forma di atto pubblico, vale a dire davanti ad un notaio (2699 del c.c.). Tale articolo del codice civile prevede, oltre al notaio, altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato, ma tale altro pubblico ufficiale non può essere l’incaricato del sindaco o l’ufficiale di anagrafe o di stato civile.
2. In forma di scrittura privata autenticata. L’autenticazione è fatta dal notaio (art. 2703 del c.c.) e valgono le stesse osservazioni espresse al punto precedente. In più, l’incaricato del sindaco ex art. 21 DPR 45/2000 non è abilitato ad autenticare firme su scritture private, ma su istanze o dichiarazioni sostitutive dirette a organi diversi dalla P.A. o a gestori di pubblici servizi o a detti organi ai fini della riscossione di benefici economici.
3. In forma di scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza. La dichiarazione non deve essere autenticata, ma solo consegnata personalmente  all’Ufficio dello stato civile.
4. In forma di scrittura privata non autenticata ma consegnata personalmente presso le strutture sanitarie. Tale alternativa è ammessa nel caso in cui la Regione abbia adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico.

Si evidenzia che gli operatori dell'ufficio non possono partecipare alla redazione della scrittura, né sono tenuti a dare informazioni sul contenuto della medesima: hanno il solo compito di ricevere le dichiarazioni, di registrarle e di conservarle, previo accertamento dell’identità e della residenza di chi consegna il documento.

Indicazioni utili sulle DAT

  • I Comuni sono uno dei possibili luoghi in cui consegnare le DAT;
     
  • le DAT sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere;
     
  • le DAT vanno consegnate personalmente, e non da un incaricato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né  fornisce informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverla, di registrarla e di conservarla). Al disponente verrà fornita ricevuta di avvenuta consegna e deposito;
     
  • le DAT sono registrate e conservate dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza;
     
  • le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento;

     
  • l'interessato potrà esprimere la DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia e inserendo:
    1. i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza);
    2. l’indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le DAT (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.);
    3. il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche;
    4. data e firma.


Il fiduciario
Chi esprime le DAT può indicare una persona di fiducia, denominata "fiduciario", maggiorenne e in grado di intendere e di volere, che lo rappresenta in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.
Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.
La scelta del fiduciario, non obbligatoria, deve ricadere su una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. Questa persona, che può comunque essere revocata o sostituita in qualsiasi momento, verrà eventualmente chiamata in causa quando il paziente non sarà più in grado di esprimersi.
Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario accettando la nomina. Può essere un familiare o una persona non legata da vincoli giuridici e familiari. L’accettazione della nomina avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo.

Dove e come depositare le DAT
Nel Comune di Forlimpopoli le DAT vanno consegnate personalmente, presso l’Ufficio di Stato Civile, preferibilmente alla presenza del fiduciario. L'interessato deve essere in possesso di un documento di riconoscimento valido.
Per depositare le DAT è necessario compilare e presentare l'apposito modulo.
Alla consegna il modulo viene protocollato e viene rilasciata una ricevuta con l'indicazione dell'ufficio dove la documentazione è depositata e conservata.

Cosa fare
Il cittadino che voglia depositare la propria DAT deve:
1. redigere la Disposizione Anticipata di Trattamento debitamente sottoscritta dal Disponente e dal Fiduciario, se nominato dal Disponente, oltre che la dichiarazione sottoscritta dal disponente e dal fiduciario (vedi allegati);
2. presentarsi all'Ufficio di Stato Civile, con un valido documento di identità;
3. consegnare all'Ufficio di Stato Civile l'originale della Disposizione Anticipata di Trattamento. Oltre alla DAT, dovrà essere allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del Disponente, e, se nominato dal Disponente, del Fiduciario;
4. L’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la Disposizione Anticipata di Trattamento in un luogo sicuro.

Si precisa che l'addetto ricevente:

  • non è responsabile di quanto dichiarato nella DAT ;

  • non fornisce informazioni circa la redazione delle DAT stesse.
     

Modifica o revoca della Disposizione anticipata di trattamento
Il Disponente può, in qualunque momento, modificare o revocare la DAT precedentemente consegnata.

Quanto costa?
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

La banca dati nazionale delle Dat
La Legge di bilancio del 2018 ai commi 418 e 419 dell’articolo 1 ha previsto e finanziato l’istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di singoli trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Il  Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.

La banca dati DAT ha la funzione di:

  • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
  • garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
  • assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.


La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

Alimentazione della Banca dati nazionale Dat
Alimentano la Banca dati nazionale:

  • gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
     
  • i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili
     
  • i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.


Attenzione: la mancata accettazione da parte del fiduciario comporta l'impossibilità di trasmettere il suo nominativo alla Banca dati nazionale.

Modalità di trasmissione delle DAT raccolte dai comuni e dagli uffici consolari italiani all’estero

Gli Uffici di stato civile dei Comuni e gli Uffici consolari italiani all'estero, per trasmettere le DAT alla Banca dati nazionale, devono compilare un modulo on-line contenente i dati di riferimento della DAT, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegare copia della DAT, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.

Modalità di consultazione delle DAT registrate nella banca dati nazionale
Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.


Allegati
 Domanda di iscrizione al registro comunale delle DAT
 Informativa per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionali per le DAT.

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