Lettera di invito per motivi di turismo e dichiarazioni di ospitalità - Comune di Forlimpopoli (FC)

Settori Uffici | Servizi Demografici | Autenticazioni, autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti notori | Lettera di invito per motivi di turismo e dichiarazioni di ospitalità - Comune di Forlimpopoli (FC)

LETTERA DI INVITO PER MOTIVI DI TURISMO E DICHIARAZIONI DI OSPITALITA'

La lettera di invito per motivi di turismo (prevista dall’art. 14 p.4 del Codice Visti e art. 9 p. 4 del Regolamento VIS di competenza del Ministero degli Esteri) è una dichiarazione richiesta dall’Ambasciata Italiana al fine della concessione del Visto di ingresso per breve periodo a dimostrazione della sistemazione alloggiativi quando si giungerà in Italia.

Il cittadino straniero che intende richiedere un visto di ingresso per turismo in Italia deve presentare all’Ambasciata italiana nel Paese di origine una lettera di invito da parte di un cittadino italiano o straniero residente in Italia. Tale documentazione è richiesta per dimostrare la sistemazione alloggiativa del cittadino straniero che intende entrare in Italia. Può essere dimostrata anche attraverso una prenotazione alberghiera o struttura ricettiva. Si tratta di un’autocertificazione a carico della persona che fornisce l’alloggio e invita in Italia presso il proprio alloggio una persona straniera.

Come tutte le autocertificazioni non è autenticabile ai sensi del DPR 445/2000. Le autocertificazioni rivolte alle Pubbliche Amministrazioni (ad esempio Ambasciata Italiana) non prevedono l’autentica della sottoscrizione del dichiarante, e possono essere presentate sottoscritte con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante.

La dichiarazione di ospitalità, prevista dal D.Lgs 286/1998, viene fatta dopo che il cittadino straniero è entrato in Italia. Tali dichiarazioni NON sono dichiarazioni sostitutive di atto notorio (le uniche le cui sottoscrizioni possono essere autenticate dal Comune qualora non siano indirizzate a Enti pubblici – DPR n. 445/2000, art. 21 e 38) e le firme firme apposte su di esse NON POSSONO essere autenticate. Le dichiarazioni di ospitalità non prevedono l’autentica della sottoscrizione del dichiarante, e possono essere presentate sottoscritte con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante.


Normativa
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

 

Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (40 valutazioni)