Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis) - Comune di Forlimpopoli (FC)

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RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (IURE SANGUINIS)

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè il genitore italiano trasmette la cittadinanza al figlio, indipendentemente dal luogo dove è avvenuta la nascita. La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli, cioè l'attribuzione della cittadinanza di un determinato stato solamente per il fatto di essere nati in quello stato.

In Italia, la competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.

La procedura per l'iscrizione anagrafica

I documenti da presentare al momento della presentazione della domanda di iscrizione in anagrafe sono i seguenti:

  1. istanza di iscrizione anagrafica;
  2. passaporto o documento equipollente in corso di validità;
  3. un valido titolo di soggiorno tra quelli seguenti:
    • permesso di soggiorno;
    • richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento famigliare;
    • per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un paese che non applica l'accordo di Shengen, il timbro Shengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera;
    • per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da paesi che applicano l'accordo di Shengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;
  4. documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.13, c.1, della L. n.91/1992; (vedi punti successivi);
  5. codice fiscale;
  6. documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (si tratta di documentazione non obbligatoria ai fini dell'iscrizione anagrafica, che però risulta indispensabile affinchè l'ufficiale d'anagrafe possa legittimamente registrare agli atti i dati gli status personali e familiari);
  7. patente di guida italiana e carte di circolazione dei veicoli (con targa italiani, solo se posseduti).

 

L'iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica di alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale, pertanto l'ufficiale di anagrafe dovrà controllare la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti presso l’abitazione dichiarata dal richiedente, tramite il corpo della Polizia Municipale, mediante l'acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati.

In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica.

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne sono già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del d.P.R. n.394/1999).

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:

  • l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art.2 della L. n.1228/1954, ma all'art.3 del d.P.R. n.223/1989;
  • l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizxione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art.8 della L. n.1228/1954;
  • avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.


L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente del Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, e la cancellazione dall’anagrafe comporterà automaticamente l’interruzione di tale procedimento.

La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, oltre ai casi di emigrazione o morte, può avvenire per:

  • irreperibilità accertata;
  • mancanza del permesso di soggiorno o mancato rinnovo dello stesso.


Una volta iscritto all'anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento presentando i documenti necessari.

Se la persona risiede all'estero è l'Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa (esempio: per l'Argentina, se la persona risiede  a Buenos Aires la competenza sarà del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, non il Consolato Generale d'Italia in Cordoba o Rosario).

Presentazione della domanda
Prima di recarsi all'Ufficio di Stato Civile è necessario prenotare un appuntamento. Il giorno dell'appuntamento viene fatta la verifica della documentazione.

Documentazione da consegnare il giorno dell'appuntamento

  1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
  2. atti di nascita, muniti di legalizzazione e traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di legalizzazione e traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di legalizzazione e traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
  6. passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente da uno Stato extra Schengen all'Italia).  Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen , di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
  7. istanza per riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. L'istanza deve essere presentata in carta legale: occorre allegare 1 marca da bollo da € 16,00.


I documenti di stato civile di cui ai punti da 1 a 5, devono essere tradotti integralmente e legalizzati, e devono riguardare di tutta "la catena":  dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ( "di morte" ovviamente solo per chi è già deceduto) e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile) o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.

Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena" o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

Atti provenienti dall'Argentina
L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con L. n. 533/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra parte che li ha rilasciati. Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell'Aja (Convenzione del 5 ottobre 1961).

Costo
Non è previsto nessun costo per l’attività dell’Ufficio di Stato civile. Per assolvere gli obblighi relativi all’imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00 per la domanda.

Normativa
- Legge n. 91/1992 - Nuove norme sulla cittadinanza

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