Iscrizione all'albo dei presidenti di seggio elettorale - Comune di Forlimpopoli (FC)

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ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE

Il Presidente di Seggio è colui che sovraintende alle operazioni elettorali del seggio al quale è assegnato. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per essere designati in qualita' di Presidente in occasione delle consultazioni popolari.

Requisiti per l'iscrizione all'Albo
L'Albo dei Presidenti di Seggio viene formato a seguito di iscrizione volontaria da parte dei soggetti interessati.

Per iscriversi, è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Forlimpopoli 
  • essere in possesso del diploma di Scuola Media Superiore 
  • non aver superato il 70° anno di età alla data delle elezioni
  • non essere dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
  • non prestare servizio nelle Forze Armate (o trovarsi in condizioni assimilate)
  • non essere medici provinciali, ufficiali sanitari o medici condotti
  • non essere segretari comunali, nè dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
  • non essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione


La domanda di iscrizione deve essere presentata dal 1 al 31 ottobre, consegnadola personalmente c/o Comune di Forlimpopoli, Ufficio Protocollo, Piazza Fratti 2, oppure può essere spedita per posta, tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it, tramite mail all'indirizzo anagrafe@comune.forlimpopoli.fc.it o tramite fax al numero 0543/749228, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione l'anno successivo. L'iscrizione effettiva avviene entro il mese di dicembre successivo.

L'iscrizione all'albo è permanente, si rimane iscritti sino a quando si esprime la volontà di essere depennati e si decade solo al compimento del settantesimo anno di età o al decadere dei requisiti. Il presidente di seggio elettorale e' nominato in occasione delle consultazioni elettorali dal Presidente della Corte d'Appello fra coloro che sono iscritti nell'Albo.
Le nomine vengono notificate agli interessati dal Sindaco.

Quali sono i compiti dei Presidenti di seggio elettorale?
Il Presidente è responsabile di tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento delle operazioni di voto: organizzazione, sicurezza, compilazione dei verbali, ecc., e nella sua attività è coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente, e che è nominato dallo stesso Presidente.

Potestà di decisione del presidente dell’ufficio di sezione.
Il  presidente  decide,  udito  in  ogni  caso  il  parere  degli  scrutatori,  sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.
La sua decisione, peraltro, è provvisoria. Infatti il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è demandato all’Ufficio comunale per il Referendum.
Inoltre le decisioni del presidente dell’ufficio di sezione relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminate dall’Ufficio comunale per il Referendum.

Poteri di polizia spettanti al presidente dell’ufficio di sezione.
Il presidente è investito dei poteri di polizia dell’adunanza: a tal fine egli può disporre degli agenti della Forza pubblica per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni o commettano reato (art. 44, primo comma, del testo unico n. 361).
Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala della votazione senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare  nella  sala  e  farsi  assistere  dalla  Forza  pubblica  anche  senza  richiesta  del presidente (art. 44, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361).
Gli  ufficiali  giudiziari  possono  accedere  nella  sala  per  notificare  al  presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361).
Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa — e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta — disporre che la Forza pubblica entri e resti nella  sala  della  votazione anche prima che comincino le operazioni (art.  44, quinto comma, del testo unico n. 361).
Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori che abbiano votato escano dalla sala e vi rientrino solamente dopo la chiusura della votazione (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).
Il presidente può anche disporre che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nell’espressione del voto o non rispondano all’invito di restituire la scheda o le schede  riempite, siano allontanati dalle cabine previa restituzione delle schede stesse e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 44, ultimo comma, del testo unico n. 361).
Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, per assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione e per impedire che si formino assembramenti anche nelle strade adiacenti, può  fare  tutte  le  richieste  che  ritenga  opportune  sia  alle  autorità  civili  sia  alle Forze dell’ordine, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 44, sesto comma, del testo unico n. 361).

Qual è il compenso dei Presidenti di seggio elettorale?
I Presidenti di seggio elettorale hanno diritto a ricevere un compenso, che varia dalla tipologia di elezione e dal numero di schede necessarie per la votazione.

I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. In ordine alle ritenute erariali; si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali

Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.

Modulistica
 Modulo domanda di iscrizione
 Modulo domanda di cancellazione

Normativa
- Legge n. 53/1990 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

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