Iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale - Comune di Forlimpopoli (FC)

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ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE

Lo scrutatore é colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che congiuntamente al Presidente concorre a formare il seggio.L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per la nomina di scrutatore.
L'Albo degli Scrutatori di Seggio viene formato a seguito di iscrizione volontaria da parte dei soggetti interessati.

Per iscriversi, è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Forlimpopoli 
  • aver assolto gli obblighi scolastici
  • non essere dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
  • non prestare servizio nelle Forze Armate (o trovarsi in condizioni assimilate)
  • non essere medici provinciali, ufficiali sanitari o medici condotti
  • non essere segretari comunali, nè dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
  • non essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione


La domanda di iscrizione deve essere presentata dal 1 ottobre al 30 novembre, consegnadola personalmente c/o Comune di Forlimpopoli, Ufficio Protocollo, Piazza Fratti 2, oppure può essere spedita per posta, tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it, tramite mail all'indirizzo anagrafe@comune.forlimpopoli.fc.it o tramite fax al numero 0543-749228, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

Se il cittadino non è più disponibile a svolgere il ruolo di Scrutatore di Seggio, deve presentare entro il 31 dicembre domanda di cancellazione dall'albo, in carta semplice su modulo prestampato disponibile presso l'ufficio elettorale o scaricabile da questa pagina.
Le domande pervenute vengono trasmesse alla Commissione Elettorale Comunale che, accertati i requisiti dei richiedenti, inserisce entro il 15 gennaio di ogni anno i nuovi nominativi nell'Albo. Non è necessario ripresentare la domanda ogni anno. A coloro non inclusi nell'Albo, viene inviata per iscritto una comunicazione contenente i motivi del rifiuto.
In occasione delle Consultazioni elettorali gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, omposta dal Sindaco e da tre consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale, che procede anche alla formazione di una graduatoria di scrutatori supplenti.
Le nomine dei titolari vengono notificate agli interessati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. L'eventuale impedimento deve essere comunicato entro 48 ore dalla notifica; in sostituzione, il Sindaco nomina gli scrutatori supplenti a cui notifica la nomina (non oltre il terzo giorno precedente la data delle elezioni).

Con quali modalità vengono scelti e nominati gli scrutatori di seggio elettorale?
Sotto il profilo normativo, la scelta degli scrutatori da nominare per la composizione dei seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla libera discrezione della Commissione elettorale. L’art. 6, comma 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, infatti, non individua criteri sulla base dei quali provvedere alla scelta degli scrutatori, fatta salva, ovviamente, la loro inclusione nell’Albo.
In considerazione dei compiti che gli scrutatori devono compiere nell’ambito delle operazioni di voto e di scrutinio deve essere garantita da personale in grado di garantire il regolare svolgimento delle operazioni del seggio, pertanto la scelta degli scrutatori da nominare dovrebbe ricadere, per quanto possibile, su persone che per affidabilità e serietà note e conosciute assicureranno il preciso adempimento di tutti i lavori del seggio (così come, a cura del Sindaco, avviene per la proposta di nomina dei Presidenti alla Corte d’Appello e per la scelta del Segretario che il Presidente nomina sulla base di un rapporto fiduciario). Si rammenti, a tal proposito, che tra gli scrutatori, il Presidente di seggio dovrà nominare un Vice Presidente con il compito di sostituirlo in tutto e per tutto nei momenti di sua assenza, potendo (e dovendo) pertanto contare sulla sua affidabilità.
La funzione di scrutatore comporta, al pari di tutti gli altri componenti del seggio, la qualità di pubblico ufficiale, da ciò derivandone tutti i doveri connessi a tale qualifica.
L’Ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate. Esse sono punite con la multa da 309 a 516 euro se senza giustificato motivo rifiutano l’incarico, non si presentano al momento dell’insediamento del seggio, si allontanano prima del termine delle operazioni elettorali. Si ritiene inoltre di porre in evidenza quanto previsto dall’art. 96 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.570, laddove è previsto:

  • Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032,91 Euro a 2.065,83 Euro.
  • Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 [che elencano i compiti dello scrutatore, n,d.r.] è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
  • Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da da 1.032,91 Euro a 2.065,83 Euro.
  • In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.


Il contesto della disciplina richiamata e le considerazioni di merito, renderebbero evidente l’opportunità di non lasciare “al caso” o al sorteggioall’individuazione di criteri diversi dalla provata esperienza e responsabilità degli scrutatori la scelta di questi ultimi per la composizione del seggio elettorale. Ciò anche a tutela di persone che, per non essere pienamente a conoscenza del ruolo, potrebbero ritrovarsi in spiacevoli ed imbarazzanti situazioni di rischio.
Si ritiene inoltre di sottolineare, proprio in ragione di quanto fin qui esaminato, che l’Albo degli scrutatori, così come l’Albo dei Presidenti, non può essere considerato alla stregua di una “graduatoria” pubblica dalla quale attingere per somministrare lavoro e, conseguentemente, una ricompensa in danaro (tant’è che quanto è da corrispondere ai componenti del seggio ricade sotto la categoria dell’“onorario” e non del compenso). La disponibilità allo svolgimento dell’ufficio di scrutatore, mediante domanda di iscrizione all’Albo, è da considerarsi desiderio della persona di fruire di un diritto e di adempiere ad un dovere civico, il che implica un impegno disinteressato e libero da diverse ed altre condizioni.
La legge prevede il caso in cui, all’atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina. In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:

  • che sappiano leggere e scrivere;
  • che non siano rappresentanti di lista;
  • per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall’art. 23 del T.U. n. 570/1960


La legge, invece, non prevede il caso in cui gli scrutatori non si ripresentino nel corso successivo delle operazioni del seggio.
Tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica ed eventualmente del lunedì, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.
Peraltro, se la domenica o eventualmente il lunedì si assentassero, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che nei giorni precedenti hanno svolto le funzioni di scrutatore per la mancanza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, si ritiene
che questi possano riassumere le predette funzioni.
Se neppure gli scrutatori originariamente designati si trovassero presenti, il presidente o in sua assenza il vicepresidente valuterà se il numero residuo di componenti del seggio sia sufficiente per svolgere le ulteriori operazioni elettorali e, qualora necessario, potrà provvedere a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

Quando vengono eletti gli scrutatori dei seggi elettorali?
Gli scrutatori dei seggi elettorali vengono nominati tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data del voto, in pubblica adunanza, previo avviso pubblicato 2 giorni prima della riunione della Commissione Elettorale Comunale. L'avviso è affisso all'Albo pretorio del Comune e, tramite appositi manifesti, sul territorio comunale.

Quali sono i compiti degli scrutatori di seggio elettorale?
Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio; essi debbono provvedere anche a recapitare i plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.

Potestà consultiva degli scrutatori
Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell’ufficio di sezione nei casi indicati dalla legge oppure a sua richiesta.
Il parere degli scrutatori deve essere sentito obbligatoriamente quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati  intorno alle operazioni della sezione, quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull’assegnazione dei voti contestati (art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del testo unico n. 361/1957) e qualora il presidente  intenda  emanare  l’ordinanza motivata di sgombero della sala della votazione da parte degli elettori che abbiano già votato (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).

Potestà di decisione degli scrutatori
Gli scrutatori, nelle operazioni dell’ufficio di sezione, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa anche prima che comincino le operazioni, il presidente ha l’obbligo di aderire a tale richiesta (art. 44, quinto comma, del testo unico anzidetto).

Qual è il compenso dello scrutatore?
Lo scrutatore di seggio elettorale, alla pari degli componenti del seggio, ha diritto a ricevere un compenso, che varia dalla tipologi di elezione e dal numero di schede necessarie per la votazione. I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge n. 53/1990, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge n. 70/1980, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali
Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.

Modulistica
 Modulo domanda di iscrizione
 Modulo domanda di cancellazione

Normativa
-
Legge n. 95/1989 - Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scutatore
- Legge n. 53/1990 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

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