Cittadini dell'Unione Europea: attestazione di regolarità di soggiorno - Comune di Forlimpopoli (FC)

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CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA:
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DI SOGGIORNO

Il rilascio dell'attestazione di soggiorno

  • Se la richiesta di attestazione avviene contemporaneamente alla richiesta di iscrizione APR dall’estero o per ricomparsa, non serve altra documentazione se non quella già presentata (l’attestato potrà essere rilasciato solo una volta che si è completato e confermato il procedimento di iscrizione APR);
  • Nel caso in cui la richiesta sia successiva all’iscrizione APR, serve una verifica dei requisiti sulla base della documentazione prevista per l’iscrizione APR dall’estero o per ricomparsa.


Il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente

Il cittadino dell'Unione europea che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al rilascio dell'attestato di soggiorno permanente.

Dovrà essere verificato il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione in anagrafe dall’estero o per ricomparsa per tutti e 5 gli anni per cui è previsti il soggiorno legale e continuativo.

Per soggiorno legale si intende la presenza nel territorio nazionale del cittadino che abbia soddisfatto per almeno 5 anni le condizioni previste dalle norme.

La continuità del soggiorno non è compromessa dalla cancellazione dall’anagrafe, in quanto se il cittadino dimostra, con prove certe, che egli non si è allontanato dal territorio nazionale, mantiene intatto il diritto di soggiorno permanente.

Spetta al cittadino l’onere di dimostrare documentalmente il possesso dei requisiti. Nessuna disposizione richiede che il possesso dei requisiti per 5 anni debba essere riferito agli ultimi 5 anni. Il diritto di soggiorno permanente si matura se l’interessato ha posseduto i requisiti per un intervallo temporale di 5 anni continuativi, anche se al momento della richiesta i requisiti non sussistono.

La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato:

  • da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno,
  • da assenze per l'assolvimento di obblighi militari,
  • da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.


In ogni caso il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Il diritto di soggiorno permanente matura prima dei 5 anni se:

  • il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'eta' prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia,
  • il lavoratore subordinato cessa di svolgere un'attivita' subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'eta' e' considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'eta' di 60 anni,
  • il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno,
  • il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, esercita un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.


Il diritto di soggiorno permanente maturato anticipatamente è esteso al familiare che soggiorna in Italia con il lavoratore.

Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni,
  • il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale,
  • il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.Il diritto di soggiorno permanente maturato anticipatamente nei casi dal n.1 al n.4 è esteso al familiare che soggiorna in Italia con il lavoratore.



Il familiare extracomunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia, unitamente al cittadino UE ha diritto al soggiorno permanente.

I figli minori di cittadini comunitari che acquistano il diritto al soggiorno permanente acquistano automaticamente il medesimo diritto a prescindere dal periodo di presenza sul territorio nazionale, pertanto anche al momento della nascita o immigrazione.

Quanto costa?
- 1 marca da bollo da € 16,00 per la richiesta,
- 1 marca da bollo da € 16,00 per ogni attestazione rilasciata.

Normativa
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
- Decreto legislativo n. 30/2007 - Diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

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