Cremazione e destinazione delle ceneri - Comune di Forlimpopoli (FC)

Settori Uffici | Servizi Demografici - Protocollo | Decesso, testamento biologico e donazione organi | Cremazione e destinazione delle ceneri - Comune di Forlimpopoli (FC)

Cremazione e destinazione delle ceneri

La cremazione di un cadavere, in mancanza di un atto scritto da parte del defunto (testamento anche olografo, iscrizione ad associazione), può avvenire tramite una dichiarazione del coniuge o, in sua assenza, di tutti i familiari più prossimi, che esprimono la volontà del defunto, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).

Per quanto riguarda l'affido o la dispersione delle ceneri, qualora tale volontà non fosse espressa in un atto scritto da parte del defunto, anche in questi casi è possibile ricorrere ad una dichiarazione da parte dei famigliari in cui viene riportata la volontà del defunto. In questo caso i famigliari che possono fare la dichiarazione sono il coniuge/unito civilmente unitamente a tutti i parenti più prossimi di pari grado.

Nello schema seguente si riassumeno le varie situazioni prima descritte:
 

Dichiarazione dei familiare della volontà del defunto (d.P.R. 285/1990)  
Dichiaranti la cremazione Il coniuge/unito civilmente o, in sua mancanza, tutti i parenti più prossimi di pari grado individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile
Dichiaranti dispersione o affido E’ possibile dichiarare la volontà del defunto (dichiarazione sostitutiva d.P.R. 445/2000), che deve essere sottoscritta dal coniuge/unito civilmente e da tutti i parenti più prossimi di pari grado
Tipologia di sottoscrizione Firma non autenticata con allegato documento d’identità. Documentazione non soggetta all’imposta di bollo (l’imposta di bollo è dovuta se la dichiarazione è comprensiva dell’istanza per il trasporto).
Conseguenze della sottoscrizione La dichiarazione è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del d.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

 

  • tumulate in sepoltura privata o in cinerario comune;
     
  • inumate;
     
  • disperse nel cimitero, in natura o in mare;
     
  • affidate per la conservazione in abitazione privata (in questo caso l’autorizzazione è rilasciata dal Comune dove è collocata l’abitazione destinata alla conservazione).


L'affido o la dispersione può essere autorizzato con le seguenti modalità:

  • atto testamentario del defunto;
     
  • una dichiarazione del coniuge e di tutti i familiari più prossimi di pari grado, che esprimono la volontà del defunto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).


Allegati
 Istanza per la dispersione delle ceneri
  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la dispersione delle ceneri
 Istanza per l'affido delle ceneri
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'affidamento delle ceneri

Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (6 valutazioni)