Giudici Popolari - Comune di Forlimpopoli (FC)

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GIUDICI POPOLARI

Il giudice popolare è il cittadino italiano, iscritto all'Albo dei giudici popolari previa richiesta al comune di residenza, o d'ufficio, che viene chiamato a comporre le Corti di Assise e le Corti di Assise d'Appello insieme ai due giudici togati (presidente e giudice a latere) partecipando alle udienze e alle decisioni contenute nelle sentenze.

Cos'è un Giudice Popolare
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione  a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello. La Corte di Assise è composta da sei giudici popolari e due togati. Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento. Detto ufficio di giudice popolare è a carattere obbligatorio. La nomina avviene mediante sorteggio ed è subordinata ad alcuni requisiti necessari: cittadinanza italiana, età compresa tra i 30 e i 65 anni, godimento dei diritti civili e politici, buona condotta morale, possesso di licenza media inferiore (per la Corte d'Assise) o di scuola media superiore (per la Corte d'Assise d'Appello). Sono esclusi di diritto i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze di polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

I requisiti sono:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • possesso di licenza media inferiore per la Corte d'Assise;
  • possesso di licenza media superiore per la Corte d'Assise d'Appello.


Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari:

  •     della Corte d’Assise
  •     della Corte d’Assise d’Appello


Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.
Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone:

  • l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’Assise
  • l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’Assise d’Appello


Formazione degli elenchi dei Giudici Popolari
Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all’Albo Pretorio.
Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’Albo Pretorio.
L’elenco dei giudici popolari di corte d’Assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la Corte d’Assise.
L’elenco dei giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello.
Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami.
Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte d’Assise e dei giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti.
Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda.
Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise.
La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.

Nomina dei Giudici Popolari
Successivamente, in pubblica udienza, si procede all’estrazione per sorteggio da un’urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne.
In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei giudici popolari supplenti.
Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.
Ogni tre mesi la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello estraggono 50 nominativi.
Entro 5 giorni dall’estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sè dei  giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.
All’udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.
La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo.
Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d’assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

Aggiornamento degli elenchi

  • Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte di Assise di Appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
  • entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione Comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri Comunali;
  • entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi;
  • entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'Assise;
  • dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
  • entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
  • entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'Assise;
  • ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'Assise.


Modulistica
 Modulo domanda di iscrizione

Normativa
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Legge n. 287/1951Riordinamento dei giudizi di Assise.
Legge n. 405/1952 - Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi in Assise.
Decreto legislativo n. 273/1989 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.
 

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