La Legge Regionale 6/2009 Governo e Riqualificazione solidale del Territorio entrata in vigore il 22 luglio 2009, al Titolo III, ha stabilito un sistema premiale straordinario, operante fino al 31/12/2010 che incentiva in termini volumetrici la tempestiva realizzazione di interventi di adeguamento degli edifici residenziali esistenti ai requisiti energetici recentemente approvati dalla Regione (Delibera Ass.Leg. 156 del 2008) e/o ai requisiti tecnici delle costruzioni nelle zone sismiche (DM 14 gennaio 2008), in particolare la norma prevede:
all’art. 53, per gli edifici abitativi esistenti alla data del 31 marzo 2009, monofamiliari, bifamiliari o di altra tipologia edilizia (plurifamiliari), aventi una superficie utile lorda (SUL) non superiore a mq 350, qualora gli strumenti urbanistici ammettano interventi di ripristino edilizio e di ristrutturazione edilizia e urbanistica consente:
l’ampliamento del 20% della superficie utile lorda (SUL) esistente per singole unità immobiliari fino ad un massimo mq 70 di SUL per l’intero edificio, condizionato all’applicazione integrale dei requisiti regionali di prestaziondi e energetica degli edifici (per la parte in ampliamento dell’edificio originario) e di prestazione energetica degli impianti, nonché alla valutazione della sicurezza e, se necessario, all’adeguamento sismico dell’intera costruzione;
l’ampliamento del 35% della superficie utile lorda (SUL) esistente delle singole unità immobiliari fino a massimo mq 130 di SUL per l’intero edificio, condizionato o all’applicazione integrale dei requisiti regionali di prestazione energetica di edifici e impianti, ovvero, per i soli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore del DM LLPP 29 luglio 1983 (classificazione sismica del territorio), alla valutazione della sicurezza e, se necessario, all’adeguamento sismico dell’intera costruzione, nell’osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni in zone sismiche;
all’art. 54 consente, per gli edifici abitativi esistenti alla data del 31 marzo 2009, qualora gli strumenti urbanistici ammettano interventi di ristrutturazione, non escludendo espressamente la demolizione e ricostruzione, un ampliamento nella misura massima del 35%, mediante demolizione e ricostruzione, estensibile al 50% della SUL esistente, per gli edifici definiti incongrui o da delocalizzare, o di edifici non assoggettati a restauro e risanamento conservativo, localizzati in aree di tutela/demaniali/a rischio ecc.. di cui all’ art. 55, comma 2 lettere b), c), d), e), f), g), h) della LR 6/2009, qualora la ricostruzione avvenga al di fuori delle medesime aree, in amabiti destinati dalla pianificazione urbanistica all’edificazione residenziale;
l'articolo 55 della citata legge regionale esclude alcune parti del territorio e in particolare al comma 3, riconosce facoltà ai Comuni - entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ovvero entro il 21 settembre 2009) di individuare ulteriori zone da escludere dalle possibilità di ampliamento accordate dagli artt. 53, 54 e 55, ovvero di stabilire limitazioni differenziate alla loro applicabilità, motivate da ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e culturale, ovvero stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie dei singoli ambiti e del diverso loro grado di saturazione edilizia;
Ritenuto pertanto da parte dell’Amministrazione Comunale:
condivisibili le politiche incentivate dalla legge regionale, ossia rilanciare l’economia tramite la leva del mercato immobiliare, cercando però di non alterare un delicato equilibrio col tema della salvaguardia del territorio nelle sue diverse componenti, delle tutele differenziate, e incentivare l’adeguamento e il rinnovo del patrimonio edilizio esistente per ottenere edifici maggiormente efficienti dal punto di vista energetico e di capacità di resistere positivamente ad eventi sismici;
opportuno avvalersi della facoltà di cui all’art. 55, co. 3, della l.r. 6/09 in modo da non snaturare le scelte di fondo della strumentazione urbanistica di cui il Comune di Forlimpopoli si è dotato, e nel contempo consentire alle norme del Titolo III della stessa di poter costituire un utile veicolo di rilancio dell’economia e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
Per
l'applicabilità' della legge nel territorio del Comune di
Forlimpopoli ha approvato la Delibera
del Consiglio Comunale n. 65 del 21/09/2009
immediatamente
eseguibile.
PROCEDURA
Ai
sensi dell'articolo 56 della LR6/09, tutti
gli interventi vengono realizzati con DIA
da presentarsi perentoriamente entro il 31 dicembre 2010. Le DIA
presentate ai sensi della Legge 6/09, corredate della documentazione
obbligatoria prevista dalle norme di RUE possono essere presentate
negli orari di apertura, previa vidimazione di completezza della
pratica dell’ufficio edilizia privata, presso lo l'ufficio
Protocollo;
Tali DIA devono:
contenere obbligatoriamente in allegato il nuovo modello Integrativo di Asseverazione ove il tecnico incaricato dal committente assevera la conformità dell'intervento da realizzarsi alla LR 6/09 e alle indicazioni contenute nella Delibera di C.C.n. 65 del 21/09/2009;
ed essere conformi alla nuova normativa regionale sismica (LR 19/08) in vigore dal 1 luglio 2009 che su tali domande dovrà essere applicata.
Modello Integrativo di Asseverazione "DIA L.R. 6/09":
nuova normativa regionale sismica LR 19/08
Si
mettono a disposizione inoltre ulteriori documenti utili
all’applicazione della legge:
Consulta
il testo integrale della Legge Regionale 6/2009 (fonte BUR - Regione
Emilia Romagna)
Diapositive di presentazione della Regione E-R Redazione Dott. G.Santangelo
Prime indicazioni applicative- Circolare Regione Emilia Romagna PG. 2009 / 168408 del 24/07/2009